venerdì 16 marzo 2012

Watchmen e il diritto d'autore (tra banane e menta)

Vedo che si continua a discutere di copyright, Watchmen, Moore, DC, e del fatto che ognuno ha la sua personalissima idea di cosa sia il diritto d'autore e di copia...

Pertanto ho voglia di continuare a farlo anche io. E comincio dicendo che anche secondo me il diritto d'autore per come è strutturato oggi non ha il minimo senso, per diversi motivi, nonostante di base lo trovi concettualmente perfetto (nel senso di ineccepibile), poichè soffre di diversi vizi di forma che lo rendono pesantemente inadeguato ai tempi. E che quindi andrebbe pesantemente cambiato.

Cominciamo con il dire che diritto d'autore e copyright non sono esattamente la stessa cosa. Ma che per uniformità del settore, si tende a considerarli (anche legalmente) quasi un tutt'uno e confacenti alle stesse leggi. In Italia il diritto d'autore è regolato da leggi molto precise in materia dalle quali è un po' difficile sfuggire. Insomma, c'è poco che non è stato calcolato. Vediamo bene che cosa dice il nostro codice, dunque, scritto così meravigliosamente bene:


TITOLO I
Disposizioni sul diritto di autore

CAPO I
Opere protette


Cominciamo bene, no?

Art. 1

Sono protette ai sensi di questa legge le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione.

Sono altresì protetti i programmi per elaboratore come opere letterarie ai sensi della convenzione di Berna sulla protezione delle opere letterarie ed artistiche ratificata e resa esecutiva con legge 20 giugno 1978, n. 399, nonché le banche di dati che per la scelta o la disposizione del materiale costituiscono una creazione intellettuale dell'autore.

Perfetto, mi sembra estremamente chiaro. Noi facciamo fumetto, che in quanto tale è coperto come opera letteraria (e non come arte figurativa, come molti credono). In molto vorrebbero inserire anche la specifica nomenclatura "fumetto" a questa voce, per rendere il testo ancora più preciso, ma tutto sommato possiamo dire che l'opera è già comunque contemplata. L'articolo 2 tende a specificare cosa sia compreso nel diritto d'autore. Non aggiunge nulla a quanto detto sopra, vole solo specidicarlo.


Art. 2

In particolare sono comprese nella protezione:
1) le opere letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche, religiose, tanto se in forma scritta quanto se orale;
2) le opere e le composizioni musicali, con o senza parole, le opere drammatico-musicali e le variazioni musicali costituenti di per sé opera originale;
3) le opere coreografiche e pantomimiche, delle quali sia fissata la traccia per iscritto o altrimenti;
4) le opere della scultura, della pittura, dell'arte del disegno, della incisione e delle arti figurative similari, compresa la scenografia;
5) i disegni e le opere dell'architettura;
6) le opere dell'arte cinematografica, muta o sonora, sempreché non si tratti di semplice documentazione protetta ai sensi delle norme del Capo V del Titolo II;
7) le opere fotografiche e quelle espresse con procedimento analogo a quello della fotografia sempre che non si tratti di semplice fotografia protetta ai sensi delle norme del Capo V del Titolo II;
8) i programmi per elaboratore, in qualsiasi forma espressi purché originali quale risultato di creazione intellettuale dell'autore. Restano esclusi dalla tutela accordata dalla presente legge le idee e i principi che stanno alla base di qualsiasi elemento di un programma, compresi quelli alla base delle sue interfacce. Il termine programma comprende anche il materiale preparatorio per la progettazione del programma stesso.
9) le banche di dati di cui al secondo comma dell'articolo 1, intese come raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo. La tutela delle banche di dati non si estende al loro contenuto e lascia impregiudicati diritti esistenti su tale contenuto.
10) Le opere del disegno industriale che presentino di per sé carattere creativo e valore artistico.

Noi siamo contemplati al punto 1, un quanto creiamo storie. I disegni e la storia di un fumetto solo elementi NON SCINDIBILI di un'opera legalmente denomiata come COLLETTIVA. Non si applica il diritto d'autore alla fotografia di un film, si applica al film stesso. Nel quale i singoli autori (e non i collaboratori) riconosciuti si ripartiranno equamente lo stesso diritto d'autore, nel modo in cui sarà stato deciso nel momento dell'accordo, come del resto è precisato nel prossimo punto.

Art. 3

Le opere collettive, costituite dalla riunione di opere o di parti di opere, che hanno carattere di creazione autonoma, come risultato della scelta e del coordinamento ad un determinato fine letterario, scientifico didattico, religioso, politico od artistico, quali le enciclopedie, i dizionari, le antologie, le riviste e i giornali sono protette come opere originali, indipendentemente e senza pregiudizio dei diritti di autore sulle opere o sulle parti di opere di cui sono composte.


Il punto successivo non fa altro che precisare ancora una volta di più di cosa stiamo parlando:


Art. 4

Senza pregiudizio dei diritti esistenti sull'opera originaria, sono altresì protette le elaborazioni di carattere creativo dell'opera stessa, quali le traduzioni in altra lingua, le trasformazioni da una in altra forma letteraria od artistica , le modificazioni ed aggiunte che costituiscono un rifacimento sostanziale dell'opera originaria, gli adattamenti, le riduzioni, i compendi, le variazioni non costituenti opera originale.


In parole povere, se da un fumetto traggo un film, ad esempio, ma anche se questo fumetto lo trduco in un'altra lingua, ad esempio l'inglese, ho dato vita ad un'altra opera, basata sulla precedente ma con un altra copertura di diritto d'autore (comunque non scindibile dall'originale)


Art. 5

Le disposizioni di questa legge non si applicano ai testi degli atti ufficiali dello stato e delle amministrazioni pubbliche, sia italiane che straniere.


Questa è probabilmente la parte che più si discosta da tutto quanto precedentemente detto. Non si fa altro che stabilire, per ovviare a strani inconvenienti tecnici e vizi di forma, che gli atti ufficiali non sono coperti dal diritto d'autore. Da sottolineare l'internazionalità di questa legge: si dice apertamente "sia italiane che straniere".

Siamo ora pronti a passare al


CAPO II
Soggetti del diritto


Nel quale precisiamo di CHI stiamo parlando.

Art. 6

Il titolo originario dell'acquisto del diritto di autore è costituito dalla creazione dell'opera, quale particolare espressione del lavoro intellettuale.


TAAAK! Ci può essere qualcosa di più chiaro? Notare bene: si parla di SIAE? Si parla di iscrizione a quale registro? Si parla forse di tasse? No, si parla di creazione. Hai realizzato un'opera? E' coperta. Punto. Molto semplice. Diretto, deciso. Sta tutto qua!


Art. 7

E' considerato autore dell'opera collettiva chi organizza e dirige la creazione dell'opera stessa.
E' considerato autore delle elaborazioni l'elaboratore, nei limiti del suo lavoro.



E qua ci addentriamo. Abbiamo detto che noi facciamo fumetti, quindi opere COLLETTIVE. Occhio, che si sta parlando di noi. Leggiamo bene: "è considerato AUTORE dell'opera COLLETTIVA"...chi? E SOTTOLINEAIAMOLO, ANCHE: ..."chi ORGANIZZA e DIRIGE LA CREAZIONE DELL'OPERA STESSA". Ok? Tutto chiaro? Oh, occhio che è tutto qua, è tutto nero su bianco. Non se ne sfugge. Chi ORGANIZZA e DIRIGE. Detto così sembra chiarissimo. Se Phab scrive una storia X e Riccardo si limita a disegnarla, Phab è l'autore e Ric un esecutore. Poi possiamo discutere di che tipo di lavoro di esecuzione stiamo parlando, ma comunque è un esecutore. Se Phab e Ric scrivono una storia assieme, e Marfisia la disegna, Phab e Ric sono gli autori e Marfisia un'esecutrice. Ma proviamo a rendere la cosa ancora più complicata. Phab e Marfisia inventano una serie. Ne studiano i personaggi, i backgroud, gli scenari, tutto. Poi scrivono un soggetto, e ne affidano la sceneggiatura a Ric. Dopodichè, Phab -da solo- la disegnerà. Pronti? Occhio che è complicato. Phab e Marfisia sono gli autori della serie, e anche della storia. Ric è l'esecutore della sceneggiatura, e Phab -da solo- è l'esecutore dei disegni. Ma facciamola ancora più complicata: Phab e Marfisia inventano una serie. Ne studiano i personaggi, i backgroud, gli scenari, tutto. Poi Ric scrive una sceneggiatura basata sulla serie. Dopodichè, Phab -da solo- la disegnerà. Ed ecco come va: Phab e Marfisia sono gli autori della serie. Ric è l'autore della storia, che sulla serie SI BASA. Phab è l'esecutore dei disegni.

Questa cosa, il fatto del "si basa" cosa comporta?

Molto semplicemente, parte dei diritti della storia appartengono a Ric. Ma non ne è il pieno controllore. Come pubblicarla, quando, in che contesto, come ristamparla, ecco, queste sono tutte decisioni che spettano all'autore (in questo caso, GLI autori) della serie. Che per precisione potremmo chiamare i TITOLARI dei diritti. Quelli che decidono, insomma.

Quindi, all'autore della storia, di preciso, che diritti spettano? Cioè, che differenza intercorre tra di lui ed un esecutore, ad esempio?

Tanto per dire, se ad esempio dalla storia venisse stratto un film, è ANCHE ad esso che andrebbero parte degli incassi dell'opzione, non solo ai titolari della serie.


Lo stesso, se la storia venisse ristampata, o tradotta, l'autore della storia dovrebbe godere di royalties, contrariamente all'esecutore.


In ogni caso, sia all'autore della storia, sia all'autore dei disegni, sia all'autore della serie va riconosciuta sempre la paternità dell'opera per quanto ne concerne la parte da egli eseguita. Quindi ad ogni ristampa e ad ogni citazione dell'opera gli spetterà di veder comparire il suo nome tra i creatori ed autori.


Ci sarebbero esepi molto più complicati da fare, che si sinseriscono molto più precisamente nel nostro settore del fumetto, ma ci torniamo dopo.


La seconda parte, "E' considerato autore delle elaborazioni l'elaboratore, nei limiti del suo lavoro.", si riferisce appunto ai lavori di adattamento o traduzione. Se trai un film dall'opera, l'autore del film code di un altro diritto d'autore, limitatamente solo al film, e che comunque sempre sul diritto originario si basa.


Art. 8

E' reputato autore dell'opera, salvo prova contraria chi è in essa indicato come tale, nelle forme d'uso, ovvero è annunciato come tale, nella recitazione, esecuzione, rappresentazione e radiodiffusione dell'opera stessa.

Valgono come nome lo pseudonimo, il nome d'arte, la sigla o il segno convenzionale, che siano notoriamente conosciuti come equivalenti al nome vero.


Qui mi pare non ci sia nulla da spiegare.


Art. 9

Chi abbia rappresentato, eseguito o comunque pubblicato un'opera anonima o pseudonima è ammesso a far valere i diritti dell'autore, finché questi non si sia rivelato.

Questa disposizione non si applica allorché si tratti degli pseudonimi indicati nel secondo comma dell'articolo precedente.


E questo articolo non fa altro che precisare quanto già detto nel precedente. In parole povere: ti sei dimenticato di segnalare il tuo diritto d'autore? Sei sempre in tempo! Non è il segnalarlo, ma il realizzare l'opera a darti il tuo diritto d'autore!


Art. 10

Se l'opera è stata creata con il contributo indistinguibile ed inscindibile di più persone, il diritto di autore appartiene in comune a tutti i coautori.

Le parti indivise si presumono di valore uguale, salvo la prova per iscritto di diverso accordo.

Sono applicabili le disposizioni che regolano la comunione. La difesa del diritto morale può peraltro essere sempre esercitata individualmente da ciascun coautore e l'opera non può essere pubblicata, se inedita, né può essere modificata o utilizzata in forma diversa da quella della prima pubblicazione, senza l'accordo di tutti i coautori. Tuttavia, in caso di ingiustificato rifiuto di uno o più coautori, la pubblicazione, la modificazione o la nuova utilizzazione dell'opera può essere autorizzata dall'autorità giudiziaria, alle condizioni e con le modalità da essa stabilite.


Qui le precisazioni si sprecano ( e meno male!). Si sottolinea, come già detto, che se gli autori sono più di uno, il diritto si divide tra di essi (parliamo sempre di autori, non di operatori, che tratteremo invece più avanti), nei modi e nelle forme che gli autori hanno stabilito nel momento di stesura degli accordi. In mancanza di accordi, ovviamente, si intende distribuito in egual maniera.

Inoltre, si discute di diritto morale (prima la abbiamo chiamata "paternità dell'opera"), che impedisce, prima della pubblicazione, di pubblicarla senza l'autorizzazione verbale o scritta -meglio scritta...- di tutti gli autori, che devono essere d'accordo sul modo e le modalità in cui essa sarà pubblicata e quindi diffusa. Una liberatoria comune, insomma. Che in ambito di pubblicazioni dovrebbe esser posta in mano al vertice più alto della catena...che in linea di massima dovrebe essere l'editore, ma non è detto che sia necessariamente esso. Chiaramente esiste anche il caso in cui un rifiuto immotivato possa essere bypassato dalla autorità giudiziaria, se ritenuto giusto (insomma...non ha nemmeno senso che lo schiribizo di un solo autore mandi a puttane il lavoro dei colleghi, no?)


Art. 11

Alle amministrazioni dello stato, alle provincie ed ai comuni spetta il diritto di autore sulle opere create e pubblicate sotto il loro nome ed a loro conto e spese.

Lo stesso diritto spetta agli enti privati che non perseguano scopi di lucro, salvo diverso accordo con gli autori delle opere pubblicate, nonché alle accademie e agli altri enti pubblici culturali sulla raccolta dei loro atti e sulle loro pubblicazioni.


Questo è abbastanza chiaro, e comunque, come l'ultimo articolo del precedente capo, si stacca abbastanza dal resto degli altri articoli per abbandonarsi ad alcune ovvietà tecniche. Un concetto molto semplice: se un comune pubblica un volume realizzato da terzi, al comune spetta il diritto d'autore sull'opera. Se lo fa una accademia, una scuola di disegno, un ente, sempre così.

Salvo, ovviamente, diversi accordi preventivi.


Cosa ci ha insegnato tutto questo? Che è difficile, DAVVERO difficile non aver chiaro come si collocano i diritti d'autore. E che se qualcosa non è chiaro, se qualcuno h qualcosa da ridire, se qualcuno crede di avere dei diritti che non ha, semplicemente, è perchè non sta tenendo conto di qualcosa...

Oppure, che i famosi accordi preventivi sono stati scritti talmente male da dare via a ragionevoli dubbi. Solo che evidentemente non si tiene in considerazione il fatto che, in mancanza di specifiche contrattuali, si tiene in considerazione la legge nuda e cruda per quello che è.


E qua andiamo sul difficile. Prima abbiamo fatto un esempio preciso nel voler considerare l'esistenza di un autore della serie, che è il titolare dei diritti della serie e della paternità morale della stessa intesa nel suo insieme, un autore della storia che è, assieme al titolare della serie, il titolare dei diritti della storia e della paternità morale della stessa (da solo), e l'esecutore pratico dei disegni, che è il titolare della paternità morale dei disegni (da solo).

Ma ci possono essere, ed in genere ci sono, situazioni più complesse. Talmente complesse che spesso e volentieri non vengono nemmeno tenute in considerazione, tanto "fa strano". Ma ci sono.


Ad esempio, è sensazione di molti che alla Bonelli sui diritti d'autore sia stata fatta una confusione indicibile...

Confusione che alla DC ( o alla Marvel, per capirci), essendo più scafati e di più lunga data, di certo non fanno.

Torniamo alla Bonelli. E prendiamo Legs Weaver, che è un personaggio interno della serie di Nathan Never, e come tale parte del suo background.

Ma è anche (è stata, ma legalmente cambia poco) detentrice di una testata personale (ed omonima). Ora, immaginiamo per comodità che la cura di questo personaggio sia legata au un autore diverso (sarebbe diversI, ma cerchiamo di rendere le cose più semplici) da quello di Nathan Never. E' chiaro, quindi, che abbiamo un detentore dei diritti del personaggio (Nathan Never) che è anche il detentore dei diritti di Legs, ovviamente. Naturalmente detiene anche la paternità morale dell'intero background ove si muovono entrambe le serie. Immaginiamo che questo detentore sia Phab, per comodità. Poi, avremo un autore (immaginiamo che sia Riccardo, per comodità) che, assieme a Phab. nelle percentuali e nei modi che avremo prestabilito, è il detentore dei diritti della testata di Legs (non del personaggio, che invece è di Phab). Ric è però il solo detentore della paternità morale dell'opera costituita dalla testata di Legs Weaver (parliamo sempre della testata, non del personaggio), a meno che la cura della stessa non sia comunque coordinata in maniera bilaterale da entrambi gli autori. Poniamo che così non sia, per semplificare le cose, e teniamo Ric unico detendore della paternità morale di Legs.

All'interno della serie di Legs, tra le tante storie scritte da Ric, c'è una storia interamente scritta da Marfisia. Ebbene, Marfisia sarà detentrice dei diritti della storia, il che significa che avrà voce in capitolo -parziale, si intende, limitatamente alla sua percentuale di importanza nello spartimento dei diritti- nella realizzazione di un film, o un romanzo, o un musical, da quella particolare storia. Potrà opporsi ad una eventuale "deformazione" dell'opera, potrà trattare per un compenso, ma non potrà opporsi alla realizzazione, per capirci.


Poi potrebbe accadere che Pippo, ad esempio, decida di proporre, e gli venga accettato, di realizzare Superugo, inserito nella continuity (e percioò nel background) di Nathan Never (e di Legs).


L'ho presa un po' da lontano, ma ci stiamo avvicinando alla situazione tipo che si è venuta a creare tra Moore e la DC comics. Che se continua così probabilmente porterà alla creazione di contratti tipo sempre più precisi e completi.


Ma di questo parleremo nel prossimo post.



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