sabato 17 marzo 2012

Gira e gira, la banana...

Bene, eccoci qua. Una giornata passata a ripulire e riordinare completamente il desktop del computer, ed ora possiamo riprendere il discorso sulle banane e sulla menta. eh, uh, si, anche sul dirito d'autore, su watchmen, Moore e quella roba là. Ma sulle banane e sulla mente soprattutto, che sono fondamentali.


Prima di rientrare nel vivo, direi di andare avanti a vedere queste benedette leggi. Che, oh, mica sono finite. Seeee, belli lì. Ce n'è ancora una quintanata e mezza. Quasi setta.

Occhio che andiamo ad iniziare.


CAPO III - Contenuto e durata del diritto di autore
SEZIONE I - Protezione della utilizzazione economica dell'opera


Si cominica a parlare di cose pratiche.


Art. 12

L'autore ha il diritto esclusivo di pubblicare l'opera.

Ha altresì il diritto esclusivo di utilizzare economicamente l'opera in ogni forma e modo, originale o derivato, nei limiti fissati da questa legge, ed in particolare con l'esercizio dei diritti esclusivi indicati negli articoli seguenti.

E' considerata come prima pubblicazione la prima forma di esercizio del diritto di utilizzazione.

L'ultima riga è chiarissima. Le precedenti sono un po' confuse, anche perchè sembrano andare contro ad altre regole. Ma vedremo pian piano come le cose, analizzandole, diventano più chiare.


La cosa più complicata però sta in questa frase, " L'autore ha il diritto esclusivo di pubblicare l'opera."

Di fatto le cose non sembrerebbero stare così, perchè effettivmente una volta che l'opera è stata venduta, no sta più all'autore decidere quando e come pubblicarla, perchè ha venduto quella che è di fatto il suo diritto di copia (il "copyright"), conservando di fatto solo la paternità morale dell'opera (e chiaramente tutti i guadagni che ne ha saputo trarne in fase di contrattazione).

Ma per ora non complichiamoci la vita, e restiamo sul nostro diritto d'autore.

Art. 12-bis

Salvo patto contrario, il datore di lavoro è titolare del diritto esclusivo di utilizzazione economica del programma per elaboratore o della banca di dati creati dal lavoratore dipendente nell'esecuzione delle sue mansioni o su istruzioni impartite dallo stesso datore di lavoro.


Ecco, qua già cominciamo vagamente a svelare l'arcano. Ok, qua parliamo di banche dati e programmi, ma non è un concetto molto lontano da tutto il resto.

Art. 12-ter

Salvo patto contrario, qualora un'opera di disegno industriale sia creata dal lavoratore dipendente nell'esercizio delle sue mansioni, il datore di lavoro è titolare dei diritti esclusivi di utilizzazione economica dell'opera.


Ecco, qua ci apriamo anche al disgno industriale. Il concetto alla fin fine è molto semplice: se tu fai qualcosa per qualcuno, il diritto di sfruttamento di quel qualcosa è suo. Ma o vedremo meglio andando avanti.


Art. 13

1. Il diritto esclusivo di riprodurre ha per oggetto la moltiplicazione in copie diretta o indiretta, temporanea o permanente, in tutto o in parte dell'opera, in qualunque modo o forma, come la copiatura a mano, la stampa, la litografia, l'incisione, la fotografia, la fonografia, la cinematografia ed ogni altro procedimento di riproduzione.


Qui andiamo nello specifico. Cominciamo a parlare in maniera più precisa di riditto esclusivo di riprodurre, che nella legislatura italiana è una componente fondamentale della legge ma secondaria rispetto al diritto d'autore, che ad esso è connesso e che da esso trae la cessibilità. Il diritto dei paesi della common law, invece, come gli stati uniti o la Gran Brettagna, lo pongono al centro della legge e da esso poi distinguono la paternità morale dell'opera.

Quindi: entrambe le leggi considerano come due cose distinte ma attinenti il diritto d'autore ed il diritto di copia. Quello che genera un introito e/o comunque un controllo dell'opera è il diritto di copia (copyright). Quello che genera l'esistenza (e la possibilità di cessione) di un diritto di copia è il diritto d'autore. Il diritto di copia è sempre cessibile, il diritto d'autore no 8ecco perchè lo si intende anche come paternità morale). Le leggi della civil law, come il nostro, incentrano la legge sul diritto d'autore. Le leggi della common law, come quelli anglosassoni, la incentrano sul diritto di copia. Il risultato non cambia.


Art. 14

Il diritto esclusivo di trascrivere ha per oggetto l'uso dei mezzi atti a trasformare l'opera orale in opera scritta o riprodotta con uno dei mezzi indicati nell'articolo precedente.


Questa è una semplice specificazione.


Art. 15

Il diritto esclusivo di eseguire, rappresentare o recitare in pubblico ha per oggetto, la esecuzione, la rappresentazione o la recitazione, comunque effettuate, sia gratuitamente che a pagamento, dell'opera musicale, dell'opera drammatica, dell'opera cinematografica, di qualsiasi altra opera di pubblico spettacolo e dell'opera orale.

Non è considerata pubblica la esecuzione, rappresentazione o recitazione dell'opera entro la cerchia ordinaria della famiglia, del convitto, della scuola o dell'istituto di ricovero, purché non effettuata a scopo di lucro.

Non è altresì considerata pubblica l'esecuzione, rappresentazione o recitazione dell'opera nell'ambito normale dei centri sociali o degli istituti di assistenza, formalmente istituiti, nonché delle associazioni di volontariato, purché destinata ai soli soci ed invitati e sempre che non venga effettuata a scopo di lucro.



Qui parliamo di esecuzioni pubbliche quindi a noi ci cala poco. In particolare stiamo parlando di quei poveri sfigati che hanno a che fare con le arti audiovisive che per varie, tristi, ragioni, non sono riuscite a sfuggire a quella immane rottura di coglioni che è la SIAE. Che poi volendo possono tranquillamente farne a meno, ma poi in un modo o nell'altro di fanno impazzire, non vendendoli, non distribuendoli, ecc. ecc....


Tristi storie che fortunatamente non ci interessano.

L'editoria stampata è sfuggita dalle branchie di questa strana società di controllo da tanto, tanto tempo.

Quindi riportiamo solo er diritto di cronaca il prossimo articolo, anche se a noi comunque non interessa:


Art. 15-bis

1. Agli autori spetta un compenso ridotto quando l'esecuzione, rappresentazione o recitazione dell'opera avvengono nella sede dei centri o degli istituti di assistenza, formalmente istituiti nonché delle associazioni di volontariato, purché destinate ai soli soci ed invitati e sempre che non vengano effettuate a scopo di lucro. In mancanza di accordi fra la società italiana degli autori ed editori (SIAE) e le associazioni di categoria interessate, la misura del compenso sarà determinata con decreto del presidente del consiglio dei ministri, da emanare sentito il ministro dell'interno.

2. Con decreto del presidente del consiglio dei ministri da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite le competenti commissioni parlamentari, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'individuazione delle circostanze soggettive ed oggettive che devono dar luogo alla applicazione della disposizione di cui al primo periodo del comma 1.
In particolare occorre prescrivere:
a) l'accertamento dell'iscrizione da almeno due anni dei soggetti ivi indicati ai registri istituiti dall'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266;
b) le modalità per l'identificazione della sede dei soggetti e per l'accertamento della quantità dei soci ed invitati, da contenere in un numero limitato e predeterminato;
c) che la condizione di socio sia conseguita in forma documentabile e con largo anticipo rispetto alla data della manifestazione di spettacolo;
d) la verifica che la manifestazione di spettacolo avvenga esclusivamente a titolo gratuito da parte degli artisti, interpreti o esecutori, ed a soli fini di solidarietà nell'esplicazione di finalità di volontariato.



E continuiamo ancora con gli audiovisivi:


Art. 16

1. Il diritto esclusivo di comunicazione al pubblico su filo o senza filo dell'opera ha per oggetto l'impiego di uno dei mezzi di diffusione a distanza, quali il telegrafo, il telefono, la radiodiffusione, la televisione ed altri mezzi analoghi, e comprende la comunicazione al pubblico via satellite e la ritrasmissione via cavo, nonché quella codificata con condizioni di accesso particolari; comprende altresì la messa disposizione del pubblico dell'opera in maniera che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente.

2. Il diritto di cui al comma 1 non si esaurisce con alcun atto di comunicazione al pubblico, ivi compresi gli atti di messa a disposizione del pubblico.


E che palle con questi audiovisivi! Ce li becchiamo ancora un po' nel prossimo aricolo e poi li riassumiamo in due parole.


Art. 16-bis

1. Ai fini della presente legge si intende per:
a) satellite: qualsiasi satellite operante su bande di frequenza che, a norma della legislazione sulle telecomunicazioni, sono riservate alla trasmissione di segnali destinati alla ricezione diretta del pubblico o riservati alla comunicazione individuale privata purché la ricezione di questa avvenga in condizioni comparabili a quelle applicabili alla ricezione da parte del pubblico;
b) comunicazione al pubblico via satellite: l'atto di inserire sotto il controllo e la responsabilità dell'organismo di radiodiffusione operante sul territorio nazionale i segnali portatori di programmi destinati ad essere ricevuti dal pubblico in una sequenza ininterrotta di comunicazione diretta al satellite e poi a terra. Qualora i segnali portatori di programmi siano diffusi in forma codificata, vi è comunicazione al pubblico via satellite a condizione che i mezzi per la decodificazione della trasmissione siano messi a disposizione del pubblico a cura dell'organismo di radiodiffusione stesso o di terzi con il suo consenso. Qualora la comunicazione al pubblico via satellite abbia luogo nel territorio di uno stato non comunitario nel quale non esista il livello di protezione che per il detto sistema di comunicazione al pubblico stabilisce la presente legge:
1) se i segnali ascendenti portatori di programmi sono trasmessi al satellite da una stazione situata nel territorio nazionale, la comunicazione al pubblico via satellite si considera avvenuta in Italia. I diritti riconosciuti dalla presente legge, relativi alla radiodiffusione via satellite, sono esercitati nei confronti del soggetto che gestisce la stazione;
2) se i segnali ascendenti sono trasmessi da una stazione non situata in uno stato membro dell'unione europea, ma la comunicazione al pubblico via satellite avviene su incarico di un organismo di radiodiffusione situato in Italia, la comunicazione al pubblico si considera avvenuta nel territorio nazionale purché l'organismo di radiodiffusione vi abbia la sua sede principale. I diritti stabiliti dalla presente legge, relativi alla radiodiffusione via satellite, sono esercitati nei confronti del soggetto che gestisce l'organismo di radiodiffusione;
c) ritrasmissione via cavo: la ritrasmissione simultanea, invariata ed integrale, per il tramite di un sistema di ridistribuzione via cavo o su frequenze molto elevate, destinata al pubblico, di un'emissione primaria radiofonica o televisiva comunque diffusa, proveniente da un altro stato membro dell'unione europea e destinata alla ricezione del pubblico.


Ecco, ora riassumiamo. Avete presente youtube, duplicare cd, dvd, il torrent, lo streaming, registrare film in tv su vidocassetta, canzoni alla radio, e via dicendo? Ecco, non potete fare un cazzo Fine del riassunto.

E' chiaro che questa parte della legge non ha più alcun senso. considerando il fatto che l'intera industria audiovisiva sta fallendo, e non certo per colpa della pirateria (che invece è una manifestazione del tentativo di salvarsi)

Ma di questo torneremo a parlar,e prima o poi. Torniamo invece a parlare di cose serie:



Art. 17

1. Il diritto esclusivo di distribuzione ha per oggetto la messa in commercio o in circolazione, o comunque a disposizione, del pubblico, con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi titolo, dell'originale dell'opera o degli esemplari di essa e comprende, altresì, il diritto esclusivo di introdurre nel territorio degli Stati della Comunità europea, a fini di distribuzione, le riproduzioni fatte negli stati extracomunitari.

2. Il diritto di distribuzione dell'originale o di copie dell'opera non si esaurisce nella Comunità europea, se non nel caso in cui la prima vendita o il primo atto di trasferimento della proprietà nella Comunità sia effettuato dal titolare del diritto o con il suo consenso.

3. Quanto disposto dal comma 2 non si applica alla messa a disposizione del pubblico di opere in modo che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente, anche nel caso in cui sia consentita la realizzazione di copie dell'opera.

4. Ai fini dell'esaurimento di cui al comma 2, non costituisce esercizio del diritto esclusivo di distribuzione la consegna gratuita di esemplari delle opere, effettuata o consentita dal titolare a fini promozionali, ovvero di insegnamento o di ricerca scientifica.



Qui si parla di cosa si intende per distribuzione. L'atricolo è stato inserito per evitare che il titolare dei diritti di copia arrivasse a distribuire solo dove e come era suo interesse Anche questo articolo non ha pi minimamente senso, perchè la rete, il codice ISBN, la distribuzione su richiesta, e addirittura il print on demand hanno permesso di coprire praticamente tutto il mondo ad una semplice richiesta.


Art. 18

Il diritto esclusivo di tradurre ha per oggetto la traduzione dell'opera in altra lingua o dialetto. Il diritto esclusivo di elaborare comprende tutte le forme di modificazione, di elaborazione e di trasformazione dell'opera previste nell'art. 4.

L'autore ha altresì il diritto esclusivo di pubblicare le sue opere in raccolta.

Ha infine il diritto esclusivo di introdurre nell'opera qualsiasi modificazione.


La prima parte di questo articolo parla di traduzioni ed elaborazioni. Il secondo punto ha invece bisogno di una specifica. L'articolo soffre evidentemente di una omissione, dato che lo stesso argomento in altri punti della legge sono assolutamente chiariti. L'omissione sta nel fatto che l'articolo attribuisce all'autore un diritto (quello di pubblicare la sua opera in raccolta) che è suo solo in origine, ma potrebbe averlo ceduto. La corretta interpretazione di questo articolo ci fa capire che laddove si riporta "l'autore" si deve sottintendere "il titolare dei diritti di copia.

Il terzo punto invece è complicatissimo, ed a mio giudizio, l'elemento più incompleto della legge. Forse l'unico. L'autore ha il dititto di introdurre nell'opera qualunque modificazione.

Qua è chiaro che parliamo dell'autore. Egli infatti è l'unico che abbia il diritto di modificare la SUA opera...la domanda è...QUANDO ha il diritto di farlo? Può farlo e i diritti di copia sono stati ceduti? In teoria si, ma in pratica l'acquirente ha comprato l'opera in un certo modo e potrebbe non essere minimamente interessato a vedersela modificare.

E' chiaro che il detentore dei diritti di copia ha più importanza dell'autore. Egli ha comprato una commissione, ed è sua. Per sempre o per un determinato periodo, è sua. E' lui che devide cosa farne, salvo diversa specifica.


L'autore potrebbe però stendere un'altra versione dellì'opera, totalmente o parzialmente inedita. E può metterla in circolazione e/o commercio, se vuole, dato che la nuova opera godrà anche di un nuovo diritto di copia.

Ma. C'è un MA.

...ma essendo un'opera nuova che si basa su un'opera del quale è autore e quindi detiene i diritti morali ma della quale non detiene i diritti di copia, prima di poterla mettere in circolazione dovrà ottenere il permesso del titolare dei diritti di copia.


Quindi, è pur vero che l'autore ha il diritto di fare questa cosa (diritto che NESSUN ALTRO HA, ALMENO FINO A CHE NON SCADRANNO DI DIRITTI D'AUTORE), ma solo in teoria. In pratica, può farlo solo se è titolare anche del diritto di copia.



Art. 18-bis

1. Il diritto esclusivo di noleggiare ha per oggetto la cessione in uso degli originali, di copie o di supporti di opere, tutelate dal diritto d'autore, fatta per un periodo limitato di tempo ed ai fini del conseguimento di un beneficio economico o commerciale diretto o indiretto.

2. Il diritto esclusivo di dare in prestito ha per oggetto la cessione in uso degli originali, di copie o di supporti di opere, tutelate dal diritto d'autore, fatta da istituzioni aperte al pubblico, per un periodo di tempo limitato, a fini diversi da quelli di cui al comma 1.

3. L'autore ha il potere esclusivo di autorizzare il noleggio o il prestito da parte di terzi.

4. I suddetti diritti e poteri non si esauriscono con la vendita o con la distribuzione in qualsiasi forma degli originali, di copie o di supporti delle opere.

5. L'autore, anche in caso di cessione del diritto di noleggio ad un produttore di fonogrammi o di opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, conserva il diritto di ottenere un'equa remunerazione per il noleggio da questi a sua volta concluso con terzi. Ogni patto contrario è nullo. In difetto di accordo da concludersi tra le categorie interessate quali individuate dall'articolo 16, primo comma, del regolamento, detto compenso è stabilito con la procedura di cui all'articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 20 luglio 1945, n. 440.

6. I commi da 1 a 4 non si applicano in relazione a progetti o disegni di edifici e ad opere di arte applicata.



Vabbè, qua ci ributtiamo sugli audiovisivi... che palle...


Art. 19

I diritti esclusivi previsti dagli articoli precedenti sono fra loro indipendenti. L'esercizio di uno di essi non esclude l'esercizio esclusivo di ciascuno degli altri diritti.

Essi hanno per oggetto l'opera nel suo insieme ed in ciascuno delle sue parti.



E continua. Questo può far capire che strapotere l'industria coneaudiovisiva ha raggiunto nel tempo e perchè sia diventata lo schifo che è diventata, Praticamente una parte enorme della legge sul diritto d'autore è dedicata a questa industria, si vede che gli brucia il culo ed hanno proprio paura di non poter più incassare cifre impossibili per un cd o il biglietto di un cinema.

Non hanno ancora compreso, o vogliono far finta di non comprendere, che un cd scaricato è un cd che COMUNQUE non avevo intenzione di comprare. Perdita: zero. Pubblicità acquisita: +1. GRATIS.

L'hanno capito gli artisti, perchè le major no?

Vabbè. Approfondiremo meglio nel prossimo post.














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